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Quinta direttiva

Quinta direttiva in attuazione della L.R. 3/7/89, n. 23 recante
“Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”

Deliberazione della Giunta regionale n. x del x/x/xxxx

1. Premessa Il servizio volontario di vigilanza ecologica, regolamentato dalla L.R. n. 23/1989, si è configurato nella nostra regione attraverso molteplici attività riconducibili essenzialmente alle seguenti: a) diffusione dell’ informazione con particolare riferimento alle normative di tutela e protezione dell’ambiente ed attività di educazione ambientale; b) vigilanza sul territorio per prevenire e contrastare reati ambientali; c) soccorso in caso di pubbliche calamità ed emergenze di carattere ecologico con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi boschivi e alla collaborazione per il loro spegnimento. I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie (d’ora in poi Raggruppamenti gev) hanno inoltre partecipato e partecipano con nuclei di volontari alle attività di protezione civile nell’ambito della legislazione di settore (L. 225/92 e L.R. 1/2005), effettuano le periodiche esercitazioni e operano anche al di fuori della nostra regione in caso di calamità (alluvioni, incendi, terremoti ecc.). Il campo di azione delle guardie ecologiche volontarie si è estremamente dilatato col tempo a seguito della emanazione e del continuo aggiornamento di corpi legislativi e regolamentari nei vari settori riconducibili alla tutela dell’ambiente e del territorio. Parallelamente sono aumentate e ridistribuite in materia di tutela dell’ambiente le competenze della Regione e delle istituzioni locali, anche attraverso la costituzione di nuovi organismi ed agenzie territoriali quali l’Arpa e la Protezione civile, alimentando la richiesta di un supporto di volontariato ecologico specializzato sul territorio. Analizzando i dati degli ultimi 6 anni di attività delle gev (2002-2007) si può evidenziare una costante crescita del numero dei volontari che hanno conseguito la nomina (da 1.209 a 1.442) e una considerevole crescita delle ore di servizio effettuate (da 150.240 a 227.828). Le ore prestate per attività di informazione e vigilanza ambientale sono aumentate dal 51% al 61%, così come quelle prestate per attività di protezione civile dall’8% all’11% mentre sono diminuite considerevolmente quelle dedicate all’autorganizzazione dal 41% al 28%, segno quest’ultimo dato, di una crescente efficienza organizzativa raggiunta dai Raggruppamenti delle gev. Le gev nelle province di Bologna e di Modena costituiscono circa il 50% di quelle presenti nel territorio regionale, evidenziando un rapporto direttamente proporzionale fra il numero delle gev stesse e la popolazione urbana residente. Il numero dei Raggruppamenti provinciali delle gev si è stabilizzato a quota 16; nelle province di Bologna, Ferrara e Rimini è attivo un solo Raggruppamento mentre nelle altre sono attivi due Raggruppamenti con l’eccezione della provincia di Ravenna ove operano tre Raggruppamenti. Negli anni più recenti si è assistito ad un rapido susseguirsi di cambiamenti, anche rilevanti, nella legislazione ambientale comunitaria, nazionale e regionale rendendo necessaria un'azione di aggiornamento delle linee di indirizzo regionale in materia di volontariato ecologico che, nel mantenimento dello schema organizzativo previsto dalla L.R. 23/89, tuttora valido, basato su programmi di attività provinciali e su rapporti di collaborazione convenzionata tra le Province e gli altri enti ed organismi pubblici competenti per la tutela dell’ambiente ed i Raggruppamenti provinciali delle gev, vanno ulteriormente precisate, individuando nel contempo alcune priorità delle attività di vigilanza. Si ritiene altresì utile l’implementazione delle forme di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche mediante l’istituzione di apposite conferenze tra tutti i soggetti interessati, il miglioramento della formazione e dell’aggiornamento delle gev, il supporto alla diffusione della conoscenza sulle attività svolte, la facilitazione di scambi di esperienze fra i Raggruppamenti ed in generale il potenziamento degli spazi comunicativi istituzionali riguardanti il volontariato ecologico. 2. Ruolo della Regione La Regione svolge il ruolo di promozione, indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica. Concede annualmente alle Province un finanziamento per l’esercizio dei compiti delegati connessi alla L.R. 23/89. Con la L.R. n. 23/1989 la Regione ha delegato alle Province i compiti amministrativi attinenti l’applicazione della legge stessa tenendo per sé i compiti: - di definire le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione dei volontari stabilendo il contenuto dei programmi ed il numero massimo dei soggetti ammissibili ai corsi stessi; - di definire mediante direttive vincolanti le norme puntuali, da riportare nell’atto di nomina, su cui le gev hanno potere di accertamento delle violazioni commesse; - di approvare i modelli dei tesserini di riconoscimento e dei bracciali da conferire alle gev; - di promozione, indirizzo e coordinamento generale mediante l’emanazione di apposite direttive. Su tutti gli aspetti sopraindicati la Giunta regionale ha emanato nel tempo quattro direttive integrando ed affinando man mano le disposizioni applicative, aggiornate anche alla luce dell’evoluzione della legislazione a tutela dell’ambiente. Si ritiene doveroso da parte della Giunta regionale mantenere le proprie azioni propulsive di indirizzo, stimolo, aggiornamento e verifica per la corretta ed efficace applicazione della legge con l’obiettivo di omogeneizzare il percorso formativo e le attività delle gev nelle varie realtà provinciali. 3. Ruolo delle Province Fondamentale è il ruolo svolto dalle Province per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legge regionale 23/89 con l’obiettivo di coglierne appieno le potenzialità. In via riassuntiva si ritiene di dover sottolineare i compiti più importanti e qualificanti delle Province specificando ed aggiornando accanto ad ognuno le precedenti direttive regionali cui le stesse Amministrazioni provinciali devono attenersi. Le Province pertanto: a) elaborano i programmi annuali di cui all'art. 2, secondo comma, L.R. 23/89 d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con le rappresentanze dei Raggruppamenti provinciali gev chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi. Tali programmi, tenuto conto degli indirizzi unitari stabiliti dalle direttive regionali, si basano sulle analisi e sul monitoraggio delle problematiche e delle criticità ambientali presenti sul territorio provinciale individuando, se del caso, specifiche priorità e devono essere rapportati, oltre che ai compiti ed ai poteri di accertamento propri della vigilanza ecologica volontaria, alle effettive potenzialità operative delle gev. b) promuovono il coordinamento con tutti gli enti ed organismi pubblici di cui all' art. 3 lett. c) L.R. 23/89 al fine di attivare le migliori forme di collaborazione nell’esecuzione del programma. Stipulano apposita e diretta convenzione con i Raggruppamenti gev provinciali che rispondono ai requisiti già previsti con la terza e quarta direttiva regionale e promuovono analoghe convenzioni tra gli altri enti competenti in materia di tutela dell’ambiente e gli stessi Raggruppamenti gev. Le convenzioni devono prevedere le attività e le modalità di svolgimento del programma stabilito ivi compresa l’eventuale messa a disposizione delle gev di mezzi ed attrezzature da destinare all'espletamento dei vari servizi o l'assegnazione di contributi che ne aiutino l'acquisizione. Esse stabiliscono altresì i contenuti minimi, le modalità e le scadenze per la trasmissione, da parte dei Raggruppamenti alle Province, dei rapporti/rendicontazioni periodici e/o definitivi sulle attività svolte, secondo schemi utili alla redazione e all’invio alla Regione della relazione annuale di cui all’art. 8 L.R. 23/89, nonché la quantificazione e le modalità del rimborso spese da riconoscere ai Raggruppamenti. c) organizzano corsi di formazione e relativa prova di abilitazione finale per le aspiranti gev, nonché corsi di aggiornamento e di addestramento delle gev fornendo anche un supporto documentale e all’insegnamento; d) redigono gli atti di nomina delle gev che hanno superato la prova d’esame conferendo loro puntualmente, sulla base delle direttive regionali, il potere di accertamento su specifici articoli di legge in materia di tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale; l’efficacia della nomina è subordinata all’approvazione del Prefetto ai sensi dell'art.138 del T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, nonché alla successiva prestazione del giuramento avanti al Sindaco a norma dell’art. 250 Reg. d’esecuzione del T.U.L.P.S. così come modificato dall’art. 231 del D.lgs 51/1998; tengono ed aggiornano l’elenco delle gev nominate avendo cura di richiedere tempestivamente, alla sua scadenza, il rinnovo del decreto prefettizio per le gev in servizio che abbiano svolto nell’ultimo anno o negli ultimi due anni rispettivamente almeno 96 ore e 192 ore di attività; è fatto salvo un periodo di inattività o di attività ridotta per giusto motivo non superiore a tre anni, trascorsi i quali è fatto obbligo alle gev frequentare un corso di aggiornamento, pena la revoca della nomina provinciale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 23/89; e) ricevono i resoconti delle attività espletate dai Raggruppamenti gev, redigono e trasmettono alla Regione i rapporti annuali sulle attività delle gev; f) regolamentano per quanto attiene l’esercizio dell’attività venatoria, l’attività di vigilanza condotta dalle gev integrandola, nel rispetto della L.R. n. 23/89, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato riconosciute competenti ai sensi della L. 157/92 e dalla L.R. n. 8/94 e successive modifiche e coordinandola con l’attività della polizia provinciale come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 980/2008; g) favoriscono la stipula di protocolli di intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti gev operanti nello stesso territorio provinciale. 4. Ruolo dei Raggruppamenti provinciali delle gev I Raggruppamenti provinciali costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente intrattengono i rapporti con le gev (art. 2 comma 3 L.R. 23/89). Essi godono di autonomia gestionale e di autorganizzazione ed operano in convenzione con le Province e con gli Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente. In particolare i Raggruppamenti provinciali gev: a) promuovono e diffondono l’informazione in materia ambientale con particolare riferimento alla legislazione relativa; b) attuano i programmi delle attività elaborati d'intesa con le Province e con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente; c) stipulano le convenzioni con le Province e i contratti di assicurazione per le gev previsti dalla legge; d) stipulano convenzioni con altri enti ed organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente ai fini dell’attuazione dei programmi elaborati d’intesa con le Province, trasmettendone tempestivamente copia alle Province stesse per una loro efficace azione di coordinamento delle attività previste; e) organizzano i servizi di vigilanza e le altre attività delle gev avendo cura dell’ accertamento, anche mediante autocertificazione dei singoli volontari, dell’idoneità fisica all’epletamento del servizio e vigilando sulla sicurezza delle stesse, nel rispetto della relativa normativa vigente in materia; f) inviano nei termini di legge i verbali di accertamento delle violazioni agli Enti competenti alla irrogazione delle sanzioni e alle Province; g) inviano rapporti/verbali di segnalazione delle infrazioni rilevate agli enti ed organismi pubblici competenti secondo le direttive da questi ultimi stabilite; h) organizzano e/o collaborano con le Province alla realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento; i) provvedono all’equipaggiamento delle gev anche mediante l’utilizzo di contributi o mezzi messi a disposizione dalle Province e dagli altri enti ed organismi pubblici ; l’adozione di un vestiario/divisa comune deve essere approvata dal Prefetto ai sensi dell’art. 254 del R.D. 635/1940; l) forniscono alle Province rapporti e rendicontazioni scritte sulle attività svolte secondo le modalità e nei tempi previsti nelle convenzioni avendo cura di comunicare per ogni singola gev il monte ore delle attività svolte. 5. Corsi di formazione ed esami di abilitazione Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione, tenuto conto delle esperienze maturate ed al fine di conferire il più possibile criteri omogenei in tutte le Province al riguardo del loro svolgimento e delle loro conclusioni, si aggiungono le seguenti ulteriori specificazioni a quelle già approvate con la precedente quarta direttiva. Le Province organizzano, sulla base di quanto stabilito dalla quarta direttiva, di norma ogni due anni, corsi di formazione per le aspiranti gev anche in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali. I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti secondo il seguente schema: PARTE INTRODUTTIVA 1) Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, volontariato, figura giuridica delle GEV. L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" e direttive di attuazione. Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". L.R. 12/2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991 n. 266- legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26 ). TULPS (R.D. n. 771/1931 e R.D. n. 635/1940). I Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie e la loro attività (convenzioni, programmi, attività ed organizzazione). 2) Le norme del T.U.L.P.S. e relativo regolamento. Le guardie particolari giurate volontarie. La qualifica di pubblico ufficiale. I poteri ed i compiti delle guardie particolari giurate volontarie (GPGV). Le competenze della Polizia Giudiziaria. I possibili reati del / contro il pubblico ufficiale nell'espletamento della sue funzioni. 3) La gerarchia delle leggi dello stato italiano Gli illeciti amministrativi e penali. Acquisizione di notizie di reato. La comunicazione di notizia dei reati alla Magistratura. L'identificazione del trasgressore. Il verbale e le parti del verbale. Il verbale di sequestro. La denuncia. La querela. Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale". L.R. 28 aprile 1984, n.21 "Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale". PARTE GENERALE 4) Nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile. Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Come evolve un ecosistema. Ecosistemi e loro funzionamento. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico di un ecosistema. 5) Ambiente nei singoli elementi. Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte, clima, atmosfera, acqua e suolo. Alcuni elementi di cartografia e di orientamento 6) Ambiente naturale come sistema. Introduzione alla conoscenza della flora e vegetazione dell’Emilia-Romagna. Aspetti vegetazionali del territorio costiero, planiziale, collinare e montano. Vegetazione e flora spontanea della Provincia. Flora protetta. Habitat. Introduzione alla conoscenza della fauna selvatica dell’Emilia-Romagna ed ai suoi habitat. Fauna selvatica della Provincia. Fauna protetta. Tematiche di riconoscimento e gestione della fauna selvatica. 7) Inquinamento dell'aria, dell'acqua,del suolo e luminoso Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e per l'ambiente. Principali tecniche di depurazione ed antinquinamento. PARTE LEGISLATIVA 8) Aree protette e siti di Rete Natura 2000 Legge 6/12/1991, n. 394 - "Legge quadro sulle aree protette". L.R. 17/02//2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale della aree naturali protette e dei siti di Rete Natura 2000". Regolamenti delle Aree protette. D.P.R. 8//1997, n. 357 "Regolamento di attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche". L.R. 14/04/2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali-Titolo I (Rete Natura 2000)". Decreto n. 184 del 17 ottobre 2007 del Ministero Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare "Criteri minimi uniformi per le definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Deliberazione della Giunta Regionale n. 1224 del 28.7.2008 "Recepimento D.M. n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per le definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Misure di conservazione e gestione ZPS ai sensi Dirett. 79/409/Cee, 92/43/Cee, DPR 357/97 e D.M. 184/07" . L.R. 24/01/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale-Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco". L.R. 31/07/2006 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna" 9) Produzione e smaltimento dei rifiuti. L.R. 12/07/ 1994, n. 24 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti". D.Lgs. 3/04//2006, n. 152 - Parte quarta – "Norme in materia ambientale". 10) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami. Inquinamento luminoso L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali – Capo III - Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari". Deliberazione Assemblea Legislativa regionale del 16/01/2007, n. 96 "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali del 7/04/2006 - Titolo III-Disposizioni e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabilipratiche agricole obbligatorie". L.R. 29 settembre 2003, n. 19 "Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico" e direttive regionali di applicazione. 11) Risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale. D. lgs n. 152 del 3/04/06 "Norme in materia ambientale"- Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche". Deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 40/05 "Piano regionale di tutela delle acque". L.R. 17/07/1991, n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" e successive modificazioni. R.D.L. 30/12/1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani". Deliberazione del Consiglio regionale n. 2354/1995 "Prescrizioni di massima di polizia forestale" (PMPF). Legge 21/11 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". Legge 950/1967 "Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale". 12) Regolamentazione della raccolta e della commercializzazione di funghi e tartufi L.R. 2 settembre 1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale in attuazione della legge 16/12/85 n. 752" e sue modifiche. L.R. 2 aprile 1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della L. 23 agosto 1993, n. 352". 13) Pesca ed attività venatoria. L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna". Regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 "Attrezzi e modalità d'uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca di specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia- Romagna" e successive modificazioni. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modificazioni. Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Gestione degli ungulati in Emilia-Romagna". 14) Pianificazione territoriale, tutela del paesaggio e del verde urbano D. lgs 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"- parte III. Cenni al Piano territoriale paesistico regionale e alla pianificazione urbanistico territoriale provinciale e comunale. Regolamenti del verde urbano e ordinanze sindacali in materia di tutela dell'ambiente. 15) Protezione civile ed emergenze di carattere ecologico L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’agenzia regionale di protezione civile". Principali rischi, coordinamento e ruolo degli enti nelle attività di protezione civile. 16) Norme di primo soccorso Elementari norme di primo soccorso, valutazione ed assistenza all’infortunato, chiamate di soccorso. Semplici manovre da mettere in atto finalizzate a mantenere le funzioni vitali e proteggere da ulteriori pericoli l’infortunato. 17) Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento I diritti dell'utente ed il comportamento della GEV. 18) Nozioni di educazione ambientale. Le possibili attività delle GEV. 19) Esercitazioni. Compilazione di un fac simile di verbale di accertamento, di verbale di sequestro, di rapporto di servizio, di segnalazione, di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 ccp. 20) Esame di abilitazione L'esame teorico-pratico di abilitazione a gev si svolgerà davanti alla commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/89. Consisterà in una prova scritta di risposta a non meno di venti o più di trenta quesiti pre-definiti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac-simile di verbale di accertamento (con uso delle normative e del prontuario) e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art.331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati. Ai fini dell’omogeneità delle prove d’esame potrà essere predisposta a supporto delle commissioni provinciali una raccolta regionale debitamente aggiornata di 500 quiz. La suddetta raccolta è predisposta dalla Regione in collaborazione con le Province e con i Raggruppamenti provinciali delle gev. 6. Individuazione delle norme su cui conferire poteri di accertamento alle gev Dall'approvazione della quarta direttiva, risalente all'anno 2000, con la quale erano state puntualmente indicate le norme di legge sulle quali le gev potevano avere il potere di accertamento, il quadro legislativo e regolamentare è notevolmente mutato. Fermo restando l’elenco delle disposizioni normative e regolamentari tuttora in vigore individuate con le precedenti direttive regionali su cui le Province, ai sensi dell’art. 6 – comma 2 L.R. n. 23/89, possono conferire il potere di accertamento alle gev già in servizio e a quelle che lo saranno e ribadito quanto espresso con la seconda direttiva circa la non esaustività dello stesso, si dispone che tutte le Province debbano conferire il suddetto potere di accertamento sul seguente nucleo minimo e selezionato di norme. Protezione della natura ed aree protette Art. 15 L.R. 24/01/1977, n. 2 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale. Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura. Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco". Art. 60 L.R. 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000". Regolamentazione della raccolta di funghi epigei ed ipogei Art. 18 L.R. 02/09/1991, n. 24 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16/12/1985, n.752". Artt. 13 e 20 L.R. 02/04/1996, n. 6 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n. 352 del 23 agosto 1993". Tutela della fauna selvatica e regolamentazione dell’attività venatoria e della pesca Art. 7 L.R. 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna". Artt. 30, comma 1 e 31, comma 1 Legge 11/02/1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Art. 61 L.R. 15/02/1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria". Tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22/02/1993, n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna". Per quanto riguarda le LL.RR. n. 8/94 e n. 11/93 il potere di accertamento viene conferito previo frequentazione dei corsi, con l’esclusione dell’esame finale, organizzati appositamente dai servizi provinciali per il personale di vigilanza dei settori di riferimento. Gestione rifiuti Art. 255, comma 1 D.Lgs 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Tutela delle acque e spandimenti agronomici Art. 23 L.R. 17/08/1988, n. 32 "Disciplina delle acque minerali e termali". Art. 12 L.R. 6/03/2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali". Prescrizioni di massima e di polizia forestale Artt. 24 e 26 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (Vincolo idrogeologico). Art. 63 L.R. 17/02/2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti di rete natura 2000". Regolamenti comunali e provinciali e ordinanze sindacali in materia di tutela dell’ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano Art. 7 bis D. lgs 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali" limitatamente alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e provinciali e nelle ordinanze sindacali in materia di tutela dell’ambiente e del verde pubblico urbano ed extraurbano. 7. Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti gev Da un ventennio si è sviluppato sul territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L.R. n. 23/1989 la cui organizzazione è basata sull'impegno e la collaborazione tra la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario, le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione, aggiornamento ed addestramento, di coordinamento e di sostegno delle attività delle GEV ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale ed organizzativa. Per garantire e migliorare l'efficacia del servizio divolontariato ecologico si ritiene necessario rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di verifica dell'attività svolta, anche mediante il coinvolgimento dei Raggruppamenti gev che non aderiscono ad alcun coordinamento regionale. A tal fine, oltre ai tavoli tecnici istituiti in alcune realtà provinciali, può considerarsi utile stabilire, anche mediante la stipula di un protocollo di intesa tra Regione, Province e Raggruppamenti provinciali GEV la fissazione di una Conferenza regionale con cadenza almeno biennale costituita da rappresentanti della Regione, delle Province e di tutti i Raggruppamenti GEV quale sede di confronto e di verifica circa lo stato di applicazione della legge, l’analisi dell’efficacia delle varie attività svolte e gli eventuali correttivi da mettere in campo. 8. Strumenti per il riconoscimento delle gev La L.R. 23/89 stabilisce che nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Per motivi di praticità e per rendere più visibile e riconoscibile la guardia ecologica volontaria si stabilisce che possa essere applicato sui capi di vestiario utilizzati dalle gev nello svolgimento delle attività di servizio, un rettangolo di stoffa, delle dimensioni non inferiori a cm. 8 X 4, avente le medesime caratteristiche di colore e la stessa dicitura del bracciale. 9. Contributi regionali e provinciali Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 23/89 la Regione fa fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della legge con l'istituzione di apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale, che viene dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio. Annualmente sulla base dei programmi delle attività delle gev predisposti dalle Province viene erogato alle Province stesse un finanziamento regionale per le spese da sostenere per tali attività. Non si ritiene in questa sede di modificare i parametri di ripartizione del contributo regionale messi a punto negli anni tramite il confronto fra la Regione, le Province e i Raggruppamenti provinciali gev che pertanto vengono qui riassunti: – una quota per le spese di assicurazione ripartita sulla base del numero delle guardie ecologiche in possesso dell'atto di nomina al 31/12 dell'anno precedente per provincia; – una quota basata sulle dimensioni territoriali della Provincia; – una quota ripartita in base alle ore complessive di servizio reso dalle guardie ecologiche volontarie attive per provincia, ad esclusione di quelle prestate per il servizio di protezione civile ed aggiudicando un maggior peso alle attività più strettamente connesse con la vigilanza ambientale; – una quota per le spese inerenti la formazione, aggiornamento, addestramento, ripartita sulla base del numero delle guardie ecologiche volontarie attive per la provincia al 31/12 dell'anno precedente. Le Province utilizzano i contributi regionali ricevuti e possono integrare detti fondi con proprie risorse per far fronte alle spese di cui all'art. 8, comma 1, lettere e) f) e g) della L.R. 23/89. 10. Obiettivi e Programma di breve-medio termine Per un nuovo slancio di operatività e per migliorare e rendere più visibile l’attività delle gev occorre uno sforzo congiunto dei vari soggetti coinvolti (Regione, Province, Raggruppamenti). Si vogliono qui indicare alcuni obiettivi di breve-medio periodo demandando alla programmazione ordinaria di settore della Giunta regionale le conseguenti azioni da intraprendere per raggiungerli, ivi compresa, la possibilità di modificarli ad intervenute nuove priorità e criticità ambientali: 1) implementazione delle forme di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica anche mediante l’istituzione di una apposita conferenza a cadenza biennale come più sopra riportato; 2) messa a punto di un programma integrato di azione per quanto riguarda la vigilanza ecologica nei seguenti settori strategici (Aree protette-Rete Natura 2000, Tutela delle Acque, Gestione dei Rifiuti); 3) miglioramento dei programmi di formazione e di aggiornamento delle gev anche mediante il supporto e la messa in rete di esperienze provinciali particolarmente significative; 4) diffusione della conoscenza sulle attività delle gev diretta agli Enti ed Organismi competenti e alla società civile anche mediante l’organizzazione di momenti di incontro fra i Raggruppamenti gev e di una manifestazione/raduno annuale delle gev su un tema di attualità riguardante la tutela ambientale; 5) implementazione di spazi web sul sito della Regione e delle Province dedicati alle attività di vigilanza ecologica volontaria. Disposizioni definitive e transitorie Sono fatte salve tutte le disposizioni impartite con le precedenti quattro direttive non espressamente modificate dalla presente. Sono fatti salvi i corsi di formazione già approvati dalle Province prima della pubblicazione sul BUR della presente direttiva. Alle gev nominate antecedentemente alla pubblicazione sul BUR della presente direttiva, il conferimento dei poteri di accertamento secondo le disposizioni di cui al punto 6., avrà luogo a cura delle Province in sede di richiesta di rinnovo del decreto prefettizio.