Statuto
Art. 1) E' costituita una Associazione denominata "Corpo Guardie Ecologiche Volontarie" (sigla abbreviata "C.G.E.V."), con sede in Rimini.
Art. 2) Il C.G.E.V. è una Associazione apolitica di volontari che persegue, senza scopo di lucro, finalità di salvaguardia e cultura ambientale. Sul piano strettamente operativo l'Associazione si propone:
- una efficace e penetrante opera di sensibilizzazione, a tutti i livelli ed utilizzando tutti i canali informativi, verso i valori ambientalisti;
- la collaborazione fattiva con gli Enti preposti alla tutela del territorio;
- l'esercizio della vigilanza nelle materie previste dalla legislazione in vigore e con i limiti dettati dalla normativa e dallo spirito democratico che anima gli associati;
- la proposizione e la conseguente progettazione delle forme e delle modalità di intervento necessarie a prevenire ed eliminare o a limitare tutte le cause ed i fattori d'inquinamento o di compromissione ambientale, con partecipazione di corsi di aggiornamento o formazione delle GEV;
- realizzare lo spirito e la lettera delle leggi e dei regolamenti posti a salvaguardia dell'ambiente;
- promuovere seminari, convegni e dibattiti aventi per oggetto l'ambiente e la sua tutela. L'Associazione, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, potrà compiere qualsiasi operazione ed attività anche se non previste nel presente statuto, purchè tese al raggiungimento delle sue finalità.
Art. 3) Possono far parte dell'Associazione, quali soci, tutti coloro che hanno frequentato i corsi di formazione e che siano in possesso del Decreto di cui all'art. 138 T.U.L.P.S.
Art. 4) Sono "Amici Sostenitori" coloro che, pur non soci e non in possesso del Decreto di cui all'art. 138 T.U.L.P.S., intendano collaborare con i soci per il conseguimento degli scopi associativi.
Art. 5) Chiunque voglia far parte dell'Associazione in qualità di socio, deve presentare apposita domanda dichiarando la propria disponibilità all'osservanza delle norme del presente patto associativo e delle deliberazioni degli organi sociali. Sulla ammissione decide inappellabilmente il Consiglio Direttivo.
Art. 6) I soci debbono osservare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento; uniformare la loro condotta alle finalità del Corpo; versare la quota sociale, quale sarà fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo. Il Socio con l'atto di adesione, esenta l'Associazione da ogni responsabilità per infortuni o per danni a persone o cose cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando che ogni socio è coperto da assicurazione al momento della sua nomina.
Art. 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote e dalle contribuzioni dei propri iscritti che verranno fissati anno per anno;
- dalle oblazioni di Enti e privati;
- da donazioni e lasciti;
- da erogazioni e sussidi da chiunque elargiti;
- da Provvidenze Statali, Regionali e Comunali.
Art. 8) Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Probiviri.
Art. 9) L'Assemblea è costituita dai soci in regola col pagamento delle quote sociali. L'Assemblea è convocata due volte all'anno nei mesi di Marzo e Settembre e tutte le volte che lo richieda il Presidente o 1/3 (un terzo) dei componenti il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Essa è convocata dal Presidente con l'invio di avvisi scritti ad ogni socio al domicilio di questi ultimi come indicato nella scheda di ammissione o, per i soci fondatori, nell'atto costitutivo, almeno 8 (otto) giorni liberi prima della convocazione, contenenti le materie da trattare e l'indicazione dell'ora, giorno e luogo dell'adunanza. L'Assemblea fissa gli indirizzi generali dell'Associazione e ne indice le modalità di realizzazione; discute ed approva il bilancio, elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano presente. L'Assemblea è costituita e vota validamente con la presenza di metà più uno dei soci in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice.
Tuttavia per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea si intende validamente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci e delibera col voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei presenti.
Le votazioni vengono eseguite:
- per voto segreto per l'elezione del Consiglio Direttivo e l'attribuzione delle cariche;
- per alzata di mano per gli altri argomenti.
In caso di voto segreto l'Assemblea nomina due scrutatori, in nessun caso sono ammessa deleghe.
Art. 10) Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti fra i soci dell'Assemblea, duranti in carica due esercizi sociali. Il Consiglio Direttivo dirige ed amministra il patrimonio dell'Associazione, fissa le quote sociali e le contribuzioni degli iscritti, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e la corretta applicazione dello Statuto, coordina gli interventi istituzionali dei soci e l'attività di servizio degli agenti, organizza ogni attività dell'Associazione, decide l'ammissione dei nuovi soci, sottopone eventuali questioni disciplinari al Collegio dei Probiviri, redige eventualmente un regolamento interno da sottoporre per l'approvazione e le eventuali modifiche all'Assemblea dei soci (nel quale verranno regolamentati i compiti più specifici dei soci, l'organizzazione interna dell'Associazione, eventuali mansioni affidate a singoli soci o agli "Amici Sostenitori", le funzioni proprie dell'Economo nonchè la nomina eventuale di incaricati per il disbrigo di determinati lavori o quant'altro risulterà utile e opportuno per il buon funzionamento dell'Associazione).
Il Consiglio elegge tra i suoi membri, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea:
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario;
- i Consiglieri (fra cui, eventualmente, l'Economo/Tesoriere).
Le cariche sono completamente gratuite, come gratuite sono tutte le prestazioni dei soci volontari.
Art. 11) In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo la sostituzione viene fatta per surroga subentrando il primo in graduatoria dei non eletti, che durerà in carica fino al termine del mandato attribuito al membro del Consiglio che lo ha preceduto.
Art. 12) Il Presidente del Consiglio Direttivo è nel contempo Presidente dell'Associazione; allo stesso è data la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo stesso, convoca nei termini fissati l'Assemblea ed in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.
Art. 13) Il Collegio dei Probiviri è costituito da 5 (cinque) membri duranti in carica cinque esercizi sociali, scelti dall'Assemblea tra i soci e anche fra gli "Amici Sostenitori". Almeno due dei suoi membri devono essere soci. Il Collegio giudica inappellabilmente sul comportamento dei soci nell'esercizio della loro funzione e nella vita associativa. Elegge tra i suoi membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, ed è anche incaricato di redigere i verbali delle sedute e di sottoscrivere i provvedimenti adottati. Tali provvedimenti possono essere:
- censura verbale;
- censura scritta;
- sospensione temporanea;
- radiazione.
Prima dell'ammissione del provvedimento il Collegio dei Probiviri dovrà prendere le debite informazioni ed ascoltare personalmente l'associato cui i provvedimenti in esame sono destinati. Il Presidente coordina il lavoro di segreteria che è svolto su base volontaria.
Le cariche dei Probiviri sono gratuite.
Art. 14) Ai soci possono affiancarsi gli "Amici Sostenitori" i quali potranno collaborare per il raggiungimento degli scopi associativi; essi non hanno diritto di voto ne possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo, pur tuttavia possono partecipare all'Assemblea intervenendo nelle discussioni ed esprimendo il loro parere seppur non vincolante per l'Associazione. Essi possono essere eletti per un massimo di 3 (tre) alla carica gratuita di "Probiviri".
Art. 15) I soci cessano di far parte dell'Associazione, oltre che per decesso, per recesso, per decadenza o per espulsione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Direttivo su domanda motivata del socio. La decadenza è deliberata dallo stesso Consiglio Direttivo nei confronti del socio non più in possesso dei requisiti richiesti dal presente statuto e nei confronti del socio che, ingiustificatamente, si rende inosservante delle norme statutarie e non ottempera alle disposizioni relative al servizio di vigilanza. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che tiene comportamento incompatibile con le finalità dell'Associazione e che provoca grave discredito per il Corpo. Contro l'espulsione il socio a diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
Art. 16) L'anno sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Art. 17) In caso di contrasto tra i vari organi dell'Associazione circa l'interpretazione delle norme del presente Statuto o della legislazione che regola l'attività del Corpo, il Consiglio Direttivo può nominare un esperto o un collegio di esperti in materie giuridico - amministrative.
Registrato a Rimini il 01/12/1992 al n. 1995/1
Rimini, 16 Febbraio 1993.



