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Dal 2 Febbraio multe per abbandono di piccoli rifiuti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale è entrato ufficialmente in
vigore, al termine di due anni di iter parlamentare, il ddl sulla Green economy
(la legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in
GU il 18 gennaio 2016).

Tra i 79 articoli della legge ci sono pure alcune misure di civiltà, come appunto
le multe a chi getta le 'cicche' per strada.
L'articolo 40, infatti, stabilisce che ogni Comune deve provvedere a "installare nelle
strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi  raccoglitori  per  la
raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo", mentre toccherà a produttori e ministero
dell’Ambiente attuare campagne di informazione per "sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi".

Il divieto è esteso anche ai rifiuti di piccole dimensioni, come scontrini, fazzoletti
di carta e gomme da masticare, che non potranno più essere abbandonati "sul suolo,
nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi".



Ecco le multe previste dalla nuova legge:

Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio.

Dunque, a parire dal 2 febbraio, chi getterà a terra (o in mare) mozziconi di sigaretta avrà una multa fino a 300 euro.



Che fine faranno i soldi delle multe incassati dai Comuni? Il 50 per cento resterà nelle
casse degli enti comunali, mentre la parte rimanente andrà in un Fondo che finanzierà le
attività di sensibilizzazione e l'installazione dei raccoglitori.

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(TRATTO DAL DISEGNO DI LEGGE)

Art. 29.
(Rifiuti di prodotti da fumo
e gomme da masticare)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 232 è inserito il seguente:
«Art. 232-bis. - (Rifiuti di prodotti da
fumo e gomme da masticare). – 1. I comuni
provvedono a installare nelle strade, nei parchi
e nei luoghi di alta aggregazione sociale
appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi
dei prodotti da fumo e delle gomme
da masticare.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori
sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti
dall’abbandono dei mozziconi dei
prodotti da fumo e delle gomme da masticare,
i produttori, in collaborazione con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, attuano campagne di
informazione.
3. A decorrere dal 1º luglio 2015 è vietato
l’abbandono di mozziconi dei prodotti
da fumo e di gomme da masticare sul suolo,
nelle acque e negli scarichi»;
b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo
232-bis, comma 3, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro
trenta a euro centocinquanta»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è
aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le attività di cui ai commi 1 e
2 dell’articolo 232-bis è istituito presso il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito
Fondo, in cui confluisce il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi
delle sanzioni ammini-strative pecuniarie irrogate ai sensi dell’arti-colo 255,
comma 1-bis.
Il restante 50 per cento è destinato ai comuni nel cui territorio sono state
accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1
dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli
stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive
per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e
gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.
Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia
e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposi-zione, sono stabilite le modalità attuative del presente
comma».

link documento completo.