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Terza direttiva

Terza direttiva in attuazione della L.R. 3/7/89, n. 23 recante
“Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”

Deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4/7/1995

1. Requisiti per la costituzione e l’operatività dei Raggruppamenti provinciali delle GEV
La L.R. n. 23/1989 prevede la costituzione di uno o più Raggruppamenti provinciali e lascia all’autorganizzazione dei Volontari la facoltà di formazione degli stessi. La stessa legge prevede altresì che anche le associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell’art. 13 della L. 8 luglio 1986, n. 349 possono promuovere propri autonomi Raggruppamenti. Delle suddette associazioni attualmente solo la Legambiente ha costituito un proprio Raggruppamento in Provincia di Parma e recentemente in Provincia di Ravenna. Si ritiene tuttavia che le condizioni oggettive di operatività dettate dalla legge (formali e sostanziali), che qui riassumiamo, impongano ai Raggruppamenti una dimensione e una mole di attività minima al di sotto delle quali la loro partecipazione ai programmi delle attività di volontariato a livello provinciale può considerarsi non significativa. Si ricordano qui i requisiti formali posti, sia dalla L.R. 23/89 che dalla L. n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato” e successiva L.R. 26/1993 di applicazione della stessa, necessari per costituire e rendere operativo un Raggruppamento di GEV. Essi sono:
- dotazione di Statuto adeguato a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall’Autorità di Pubblica Sicurezza;
- iscrizione nel Registro regionale del volontariato;
- adesione al programma delle attività predisposto dall’Amministrazione provinciale, d’intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell’ambiente e col Raggruppamento delle GEV stesso;
- stipula di convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale.
Le Amministrazioni provinciali al momento della programmazione delle attività di volontariato ecologico ed ai fini dell’ammissibilità allo svolgimento delle attività stesse, debbono valutare, per ogni Raggruppamento, oltre al possesso dei suddetti requisiti indispensabili, anche alcuni significativi parametri in base ai quali considerare il Raggruppamento di rango provinciale. A tale proposito si possono qui indicare alcune caratteristiche minime che deve possedere un Raggruppamento al fine della positiva valutazione circa la significatività dell’apporto dello stesso allo svolgimento delle attività nel territorio provinciale:
- essere composto da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a GEV e di decreto prefettizio valido; nel caso dell’esistenza di un solo Raggruppamento in ambito provinciale tale numero può anche essere inferiore.
- garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale e di essere in grado di svolgere il programma delle attività nei tempi e nei modi stabiliti dal programma concordato con la Provincia.
- garantire la disponibilità dei volontari ed espletare l’attività di vigilanza, nell’ambito del programma concordato con la Provincia, per una media mensile non inferiore alle 8 ore.
I Raggruppamenti che non abbiano i suddetti requisiti non possono essere riconosciuti quali Raggruppamenti provinciali ai sensi della L.R. 23/89 e sono esclusi dalle attività di vigilanza ecologica stabilite dalla Provincia. Alle guardie ecologiche aderenti ai Raggruppamenti non riconosciuti è data facoltà, entro un congruo termine e nel rispetto delle norme statutarie stabilite, di iscriversi ad altro Raggruppamento. Trascorso inutilmente il termine suddetto la Provincia provvede alla revoca della nomina a guardia ecologica e a darne comunicazione al Prefetto. La Provincia provvede altresì alla revoca della nomina nei confronti delle guardie ecologiche che per un periodo consecutivo superiore all’anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore sopra stabilite. In sede di redazione dei programmi annuali delle attività le Amministrazioni provinciali valutano la rispondenza dei Raggruppamenti ai suddetti parametri, escludendo dal rapporto di convenzione quelli non rispondenti. Per i Raggruppamenti provinciali già costituiti alla data di approvazione della presente direttiva e non in possesso delle caratteristiche di cui sopra è data facoltà di adeguarvisi entro un anno dalla data stessa, anche mediante l’accorpamento con altri Raggruppamenti della stessa Provincia. Le Amministrazioni provinciali sono tenute alla verifica degli adeguamenti di cui sopra e ad informare la Regione sullo stato di aggiornamento dei Raggruppamenti.

2. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento per le GEV. Modalità di accesso
Con le precedenti due direttive sono già stati affrontati i temi legati ai programmi dei corsi sia di formazione per le nuove gev che di aggiornamento per quelle gev nominate ai sensi della L.R. 2/77, alla loro durata e modalità di svolgimento. Si vogliono qui delineare modalità di accesso ai corsi di formazione da applicarsi omogeneamente in ogni realtà provinciale al fine di garantire nel tempo una continuità delle attività di volontariato. Il momento della organizzazione dei corsi di formazione è molto delicato in quanto si devono conciliare le esigenze di crescita spontanea del volontariato con la quantità delle risorse finanziarie disponibili e con la massima efficacia delle spese a tale scopo sostenute, la quale ultima può essere misurata sia in termini di sufficiente preparazione dei volontari che in termini di contenimento del loro turn over in limiti fisiologici accettabili. L’accesso ai corsi di formazione tramite un “bando di concorso” così come organizzato in alcune realtà provinciali non appare corretto nè sufficiente a soddisfare le esigenze di cui sopra. Più efficace appare riservare l’accesso ai corsi di formazione alle aspiranti guardie ecologiche volontarie che abbiano compiuto una sorta di apprendistato, affiancando per un determinato periodo quantificabile in non meno di 12 uscite o sopralluoghi ovvero in almeno 60 ore di attività, le guardie ecologiche già in servizio. D’altra parte tutti i Raggruppamenti provinciali prevedono già nei loro statuti la figura delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, facilitando con ciò il reclutamento ai corsi di formazione. Si dovrà pertanto dare priorità di accesso ai corsi di formazione alle aspiranti gev che abbiano già effettuato il periodo di apprendistato presso i Raggruppamenti provinciali, su segnalazione dei Raggruppamenti stessi. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, fermo restando i criteri stabiliti dalle precedenti direttive, dovranno essere adeguatamente flessibili, nei tempi e nei luoghi di svolgimento, al fine di favorire la partecipazione degli aspiranti. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento, data la molteplicità e la particolarità dei settori che possono essere interessati, si ritiene di non dover dare indicazioni particolari circa i programmi o la loro durata. Essi dovranno essere mirati ad approfondire le conoscenze su tematiche specifiche o locali e potranno essere organizzati anche presso gli enti competenti aventi convenzioni in atto coi Raggruppamenti delle gev (Enti di gestione delle aree protette, Comuni ecc.), utilizzando altresì eventuali finanziamenti messi a disposizione dagli enti stessi. Pare ovvio sottolineare che comunque tutti i corsi di aggiornamento devono riguardare attività di vigilanza ambientale inserite nei programmi redatti e concordati con le Province.

3. Potere di accertamento
Dall’approvazione della seconda direttiva, risalente al 1991, con la quale sono state puntualmente indicate le norme di legge su cui le gev hanno potere di accertamento il quadro legislativo si è notevolmente modificato. Sono state infatti approvate nuove leggi regionali in materia di smaltimento di rifiuti e di spandimento dei liquami, modificando i riferimenti normativi da richiamare nel decreto di nomina a guardia ecologica ai fini del conferimento del potere di accertamento. E’ stata altresì approvata la L. n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si dispone che fra i vari soggetti preposti alla vigilanza vi siano anche le gev e pertanto occorre estendere a tale materia il potere di accertamento delle stesse. Si ritiene infine che per affinità di materia con la legge sopracitata il potere di accertamento possa essere steso anche alle fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna”, andando a completare in tal modo l’orizzonte legislativo di riferimento ai fini dell’efficace svolgimento del servizio di vigilanza ecologica. Fermo restando quanto disposto con le precedenti direttive regionali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma secondo, della L.R. 23/89, si segnalano le seguenti ulteriori fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle guardie ecologiche volontarie:
- art. 14, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 “Disciplina dello smaltimento dei rifiuti”;
- art. 15, L.R. 24 aprile 1995, n. 50 “Disciplina dello spandimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti di allevamenti”;
- artt. 30, primo comma e 31 primo comma, L. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e art. 61 L.R. 15 febbraio 1994, n.8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;
- tutte le fattispecie previste dalla L.R. 22 febbraio 1993, n.11 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia Romagna”.

4. Stipula dei contratti di assicurazione a favore delle GEV impegnate nelle attività di servizio
Dal momento dell’approvazione della L.R. 23/89, di norma, le Amministrazioni provinciali hanno provveduto a stipulare direttamente contratti di assicurazione sia contro gli infortuni cui le guardie ecologiche sono esposte, che sulla responsabilità civile verso terzi per eventuali danni causati dalle stesse per l’espletamento del servizio di vigilanza. A seguito dell’entrata in vigore della L. 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato” si ritiene sia compito dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche, alla stregua delle altre organizzazioni del volontariato, assicurare direttamente i propri aderenti, attenuando in tal modo i compiti previsti in capo alle Province. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico delle Amministrazioni provinciali le quali provvederanno al rimborso delle spese nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e del contributo assegnato dalla Regione Emilia Romagna.