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Seconda direttiva

Seconda direttiva in attuazione della L.R. 3/7/89, n. 23 recante
“Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”

Deliberazione della Giunta regionale n. 5291 del 26/11/1991

1. Corsi di formazione e corsi di aggiornamento
I soggetti di cui al 2° comma dell’art. 4 della L.R. 23/89 possono organizzare corsi di formazione per aspiranti guardie ecologiche volontarie seguendo indicativamente il programma stabilito con la prima direttiva regionale per corsi di aggiornamento. Oltre al corso teorico della durata di almeno 60 ore, è indispensabile programmare uscite ed esercitazioni pratiche anche eventualmente affiancando in tali occasioni le aspiranti GEV a quelle già in servizio. Indicativamente, tali esercitazioni devono protrarsi complessivamente per almeno 20 ore. Per quanto riguarda il numero dei soggetti ammissibili ai corsi di formazione nell’ambito provinciale o circondariale si ritiene che, di norma, essi non possono essere inferiori a 20 e superiori a 60 unità. Resta ferma la possibilità, in relazione al numero delle richieste ed alle esigenze funzionali provinciali e circondariali, di organizzare più di un corso annuale nel limite comunque delle disponibilità finanziarie. Il corso si conclude con un esame teorico pratico in cui la commissione valuta la preparazione complessiva del candidato a svolgere le funzioni di guardia ecologica. Per quanto riguarda i corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche già in servizio all’entrata in vigore della L.R. n. 23 si ritiene che essi debbano essere obbligatoriamente organizzati ed avviati dai soggetti di cui all’art. 2 della stessa legge e con le modalità previste dalla prima direttiva regionale approvata il 2 maggio 1990, entro e non oltre il 30/6/92. Allo scadere di tale termine i soggetti che rivestono la qualifica di guardia giurata volontaria ai sensi della L.R. 24/1/1977, n. 2 e che non abbiano frequentato o frequentino alcun corso di aggiornamento decadono dalla qualifica alla scadenza del decreto provinciale o circondariale di nomina.

2. Potere di accertamento
Come risulta dall’art. 6, punti 1 e 2, della L.R. n. 23 l’atto di nomina emanato dall’Amministrazione provinciale o dal Circondario di Rimini deve indicare puntualmente tutte le norme di legge che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, per le quali la Guardia ecologica volontaria ha un potere di accertamento circa le infrazioni commesse. Fermo restando quanto disposto con la precedente direttiva regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, comma secondo, L.R. 23/89, si segnalano le seguenti fonti normative su cui estendere il potere di accertamento delle GEV:
- art. 24, DPR 10/9/1982, n. 915 “Attuazione delle direttive (CEE): n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossico e nocivi”, limitatamente alla parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente per l’abbandono di rifiuti urbani e di rifiuti speciali;
- art. 31, L.R. 27/1/1986, n. 6 come modificata dalla L.R. 26/7/1988, n. 29 concernente “Interventi della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti, in attuazione del DPR 10/9/1982, n. 915. Delega di funzioni amministrative alle Province ed al Comitato circondariale di Rimini”;
- art. 11, comma primo lettera a), punto 2) terzo alinea, L.R. 28/12/1986, n. 42 “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 29/1/1983, n.7 recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Provvedimento per il contenimento dell’eutrofizzazione”, limitatamente alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 21, 27, 28 e 29 della L.R. 7/83 come modificata, integrata e coordinata con la L.R. 23 marzo 1984, n. 13;
- art. 23, L.R. 17/8/1988, n.32 “Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo”;
- artt. 24 e 26, RD 30/12/1923, n. 3267 “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani (vincolo idrogeologico)”;
- violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che le Province assumono con proprio regolamento i cui estremi dovranno essere indicati dalle stesse, qualora lo ritengano opportuno, nell’atto di nomina a GEV;
- violazione delle prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 38, comma secondo, Legge 8/6/1990, n. 142, qualora le stesse prevedano sanzioni amministrative pecuniarie e comunque siano finalizzate alla tutela dell’ambiente;
- art. 18, L.R. 2/9/1991, n. 24 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16/12/1985, n. 752”.
Per quanto sopra non contemplato, poichè, ovviamente le sopraindicate non hanno carattere esaustivo, si rinvia ai singoli atti di nomina, non solo per il recepimento di leggi nazionali e regionali innovative rispetto a quelle indicate, ma anche per il recepimento, in relazione al potere di accertamento, di fonti regolamentari locali (ad es. ordinanze sindacali, ordinamenti di polizia... ecc.). Non necessariamente ciascun atto di nomina potrà contenere tutte le fonti legislative rispetto alle quali le GEV possono avere potere di accertamento, ma è discrezione della Provincia o del Circondario, indicare i settori, anche in relazione alle problematiche ambientali del proprio territorio e dello specifico programma del corso di aggiornamento.

3. Vigilanza nei parchi regionali e nelle riserve naturali
Appare opportuno sottolineare l’importanza di assicurare prioritariamente la vigilanza ecologica nelle aree protette (parchi regionali e riserve naturali). A tal fine pertanto occorre che l’attività di vigilanza nelle aree protette abbia il dovuto rilievo nei programmi provinciali e circondariale e nelle convenzioni previste dalla legge. La previsione dell’esercizio di tali attività nei programmi sopraddetti, costituisce la necessaria premessa alla possibilità da parte degli Enti di gestione delle aree protette, competenti per legge alla vigilanza, di stipulare convenzioni con i raggruppamenti delle GEV, in cui sono concordate le modalità tecniche ed organizzative per l’esercizio dell’attività di vigilanza stessa.