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Quarta direttiva

Quarta direttiva in attuazione della L.R. 3/7/89, n. 23 recante
“Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”

Deliberazione della Giunta regionale n. x del x/x/xxxx

Premessa Negli anni più recenti si è assistito ad un'evoluzione del settore del volontariato sia in termini legislativi che di presenza e di organizzazione di associazioni e di raggruppamenti, in settori e materie diverse. In particolare nei dieci anni trascorsi dalla approvazione della L. R. n. 23/89 si è organizzata nella nostra regione una forte attività di vigilanza ecologica volontaria sul territorio. Al 31 dicembre 1998 operavano 16 Raggruppamenti distribuiti in tutte le Province con un numero complessivo di 1128 guardie ecologiche volontarie (Gev). Nonostante i notevoli cambiamenti intervenuti nella legislazione e nella prassi della tutela ambientale in questo arco di tempo, lo schema organizzativo previsto dalla legge, basato sulla collaborazione tra le Province, soggetti istituzionali preposti alla nomina dei volontari a guardia ecologica, e i Raggruppamenti provinciali delle Gev, dotati di ampia autonomia, si dimostra ancora attuale come emerso da una approfondita verifica effettuata recentemente in apposito convegno. Si sono tuttavia rilevati alcuni limiti applicativi della legge, che impediscono tuttora un omogeneo impiego delle Gev nelle varie realtà provinciali ed un pieno sviluppo delle potenzialità del volontariato ecologico, in particolare nel settore della vigilanza ambientale. Attraverso un rinnovato impegno tra le istituzioni (la Regione quale ente preposto ad emanare indirizzi e direttive e le Province direttamente coinvolte nella preparazione delle Gev e nella programmazione delle relative attività) e le Gev, rappresentate dai Raggruppamenti provinciali anche in forma coordinata, si intende più completamente utilizzare le potenzialità della legge rafforzando alcuni aspetti, che si possono così sintetizzare: - la definizione dei requisiti operativi dei Raggruppamenti provinciali Gev e la programmazione delle attività da attuarsi a livello provinciale; - l'aggiornamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per le Gev e la definizione di modalità standardizzate delle prove di selezione (esame teorico-pratico); - la definizione di percorsi per corsi di aggiornamento e di addestramento delle Gev; - l'attribuzione alle Gev, nell'ambito dei compiti di vigilanza ambientale, di poteri di accertamento secondo criteri di omogeneità tra le diverse realtà provinciali; - la collaborazione tra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con le strutture di coordinamento delle Gev. Requisiti per l'operatività dei Raggruppamenti provinciali Gev, formazione ed attuazione dei programmi delle attività. I requisiti formali e sostanziali necessari per la costituzione e l'operatività dei Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche rimangono quelli stabiliti dalla precedente terza direttiva approvata con deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 1995, n. 4055, che comprendono quelli generali, richiesti a qualsiasi associazione di volontariato a cui si aggiungono quelli specifici per le Gev che si costituiscono ai sensi della L. R. 23. Tali requisiti vengono di seguito sinteticamente richiamati e consistono in: - essere dotati di Atto costitutivo e di Statuto adeguati a norma di legge e di Regolamento di servizio approvato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza; - essere iscritti al Registro regionale del volontariato - aderire al programma delle attività predisposto dalle Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli Enti e gli Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente e con gli stessi Raggruppamenti provinciali delle Gev; - stipulare Convenzione con gli Enti titolari di competenze in campo ambientale; - essere composti da almeno 30 volontari dotati di atto di nomina a guardia ecologica volontaria e di valido decreto prefettizio di guardia giurata; - garantire una effettiva e continuativa attività di vigilanza ecologica su almeno 1/3 del territorio provinciale; - garantire la disponibilità delle Gev ad espletare le attività previste dal programma per una media mensile prò-capite non inferiore alle 8 ore. Ai sensi dell'ari. 2 secondo comma e dell'ari. 8 primo comma lett. a) della L. R. n. 23/ 1989 le Province predispongono pertanto, entro il 31 dicembre di ogni anno, uno schema di programma delle attività da svolgere nell'anno seguente che dovrà essere inviato ai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche e agli altri Enti ed Organismi aventi competenze in materia ambientale ai fini del conseguimento dell'intesa ivi prevista. Per dare attuazione al programma redatto come sopra e sottoscritto dai Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche volontarie riconosciuti idonei ed aventi i requisiti di operatività sopra stabiliti, le Province stipulano o rinnovano una convenzione con i Raggruppamenti Gev stessi. La stipula della convenzione, che può avere valenza anche pluriennale, tra la Provincia interessata ed i Raggruppamenti provinciali delle guardie ecologiche è condizione indispensabile per lo svolgimento delle attività programmate. Il rinnovo della convenzione è automatico a seguito dell'accettazione del nuovo programma annuale delle attività, salvo disdetta di una o delle due parti anticipata e motivata con preavviso di almeno tré mesi sulla data di scadenza. Fermo restando le attività svolte in convenzione con le Province, i Raggruppamenti Gev possono stipulare convenzioni con gli altri Enti ed Organismi aventi competenza in materia ambientale che intendano avvalersi delle Gev in ordine alla vigilanza ed altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di questi ultimi (ad es. norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali, controlli sugli inquinamenti ecc.) Gli schemi di tali convenzioni dovranno essere preventivamente inviati alle Province interessate per permettere una efficace opera di coordinamento delle attività previste dal programma. Organizzazione dei corsi di formazione: approvazione del programma, modalità di accesso, di svolgimento e di conclusione Per quanto riguarda l'organizzazione dei corsi di formazione si riprendono e si aggiornano le indicazioni già approvate con le precedenti direttive con le seguenti specificazioni. Le Province, sulla base di una ricognizione sul numero delle Gev in attività, sul numero di richieste di aspiranti Gev e sulla necessità di nuove Gev in relazione alle attività di controllo e di vigilanza ambientale da espletare sul territorio effettuata in collaborazione con i Raggruppamenti Gev, sentiti gli altri Enti ed Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, stabiliscono periodi e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il numero massimo dei partecipanti che non dovrà essere inferiore alle 30 unità per ogni corso. I programmi dei corsi sono approvati, prima del loro svolgimento e indipendentemente dal soggetto proponente e/o organizzatore, dalle Province competenti e vertono come contenuto sulle seguenti materie: PARTE GENERALE a) nozioni generali di ecologia e principi dello sviluppo sostenibile Concetto di ecosistema, di biocenosi, di catena alimentare, di piramide ecologica, di popolazione. Concetto di sviluppo sostenibile e di capacità di carico degli ecosistemi. b) ambiente nei singoli elementi Aspetti geologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici e relative alterazioni indotte; suolo e suo inquinamento; rifiuti; inquinamento idrico. c) ambiente naturale come sistema Flora e vegetazione, micologia, fauna, habitat e aree protette. d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo Fonti, modalità di diffusione, effetti e danni per l'uomo e l'ambiente, principali tecniche di depurazione e antinquinamento. e) cenni di pianificazione territoriale e paesistica e lettura della cartografia. f) nozioni di educazione ambientale e sua strutturazione. PARTE LEGISLATIVA a) Inquinamento idrico e spandimento agronomico dei liquami Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole". Leggi e direttive regionali correlate. L. R. 24 aprile 1995, n. 50 "Disciplina dello smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da insediamenti zootecnici e dello stoccaggio degli effluenti d'allevamento" e sue modifiche. b) smaltimento dei rifiuti Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal Decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389. L. R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche. e) risorse idriche, difesa del suolo e polizia forestale TU 1775/1933 sulle acque. Vincolo idrogeologico R.D.L. 30/12/1923, n. 3267. Prescrizioni di massima e di polizia forestale. L. 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo". L. R. 19 luglio 1991 n. 17. Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche". Nozioni di procedura penale attinenti la materia. Tecniche di rilevazione e accertamento di infrazioni comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie. Nozioni sulla dinamica di relazione e sui codici di comportamento. Nello svolgimento del corso dovranno essere esplicitati per ogni materia di riferimento i compiti specifici delle guardie ecologiche. La durata del corso è di 80 ore di cui almeno 60 riservate alla parte teorica e le restanti per uscite ed esercitazioni pratiche. Per quanto riguarda la parte legislativa saranno maggiormente trattate le normative su cui alle Gev verrà conferito il potere di accertamento. Le uscite e le esercitazioni pratiche da effettuarsi coi docenti, coi vigili provinciali e con le guardie ecologiche già attive e di provata esperienza sono finalizzate ad approfondire la conoscenza diretta del territorio e le relative problematiche ambientali, all'uso degli strumenti ed alle tecniche di rilevamento, all'esercizio nella compilazione di verbali di accertamento e di rapporti di servizio e di segnalazione. Fermo restando quanto indicato con la prima direttiva per quanto riguarda la scelta dei docenti ai corsi si raccomanda di sviluppare adeguatamente anche la parte relativa ai poteri delle Gev, alla correttezza comportamentale e alle modalità di segnalazione e di compilazione di verbali e di rapporti di servizio, utilizzando allo scopo come insegnanti agenti o funzionari della Polizia provinciale e municipale, della Prefettura e della Magistratura. A questi ultimi aspetti legati alla conoscenza della figura giuridica e delle norme comportamentali delle Gev si ritiene che debbano essere dedicate almeno 15 ore delle complessive 80. I corsi programmati dalle Province possono essere organizzati direttamente dalle Province stesse, dai Raggruppamenti provinciali Gev già esistenti ed operanti e dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/1986. Le Province hanno facoltà di controllo sul regolare svolgimento dei corsi indipendentemente dal soggetto organizzatore. Nel rispetto delle modalità stabilite dalle Province e fatte salve le priorità più avanti indicate, l'accesso ai corsi è aperto a tutti i cittadini; deve essere esclusivamente richiesto il possesso dei requisiti necessari per la nomina a guardia giurata. Per l'accesso ai corsi è data priorità alle aspiranti Gev che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato presso un Raggruppamento provinciale esistente ed operante nei termini stabiliti dalla citata terza direttiva (12 uscite o 60 ore di attività), tenendo conto delle esigenze di copertura territoriale della vigilanza ecologica. Sono ammessi all'esame quei candidati che hanno partecipato ai corsi per almeno 3/ 4 delle ore stabilite. L'esame teorico-pratico si svolgerà davanti alla Commissione nominata dalla Provincia ai sensi dell'ari. 4 della L. R. n. 23/89. Consisterà in una prova scritta di risposta a quesiti predefiniti (quiz) sulle materie oggetto di insegnamento scelti dalla Commissione, nella compilazione di un fac simile di verbale di accertamento e/o di rapporto di servizio o di segnalazione e/o di denuncia all'autorità giudiziaria ex art. 331 c.c.p., nonché in un colloquio volto ad accertare le attitudini e la preparazione relazionale e comportamentale dei candidati. Corsi di aggiornamento e corsi di addestramento Le guardie ecologiche volontarie frequentano corsi di aggiornamento organizzati per materia o per gruppi di materie. Le Province, sentiti i Raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, definiscono le modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in riferimento ad intervenute innovazioni legislative nelle materie di competenza. Nel caso i corsi di aggiornamento riguardino materie su cui le guardie ecologiche esercitano potere di accertamento la frequenza è obbligatoria, pena la cancellazione dall'atto di nomina provinciale delle norme puntuali di riferimento previste dalla legge. Le Gev che collaborano con le ARPA provinciali e con gli Enti di gestione delle aree protette, nonché le Gev che svolgono attività di protezione civile partecipano ai corsi di addestramento eventualmente predisposti dagli enti e dagli organismi competenti. Le modalità ed il numero dei partecipanti ai suddetti corsi di aggiornamento e di addestramento sono stabilite dalle Province in collaborazione con i Raggruppamenti Gev e con gli enti organizzatori competenti. Individuazione delle norme su cui conferire potere di accertamento alle Gev Fermo restando l'elenco delle disposizioni normative e regolamentari su cui è possibile conferire alle Gev potere di accertamento stabilito con le precedenti direttive regionali, si ritiene che tutte le Province debbano conferire tale potere alle Gev almeno sui seguenti articoli: - art. 15 L. R. n. 2/1977; - art. 32 L.R.n. 11/1988; - art. 50 1° comma D.L.G.S. n. 22/1997; - art. 35 L.R. n. 27/94; - art. 18 L.R. n. 24/1991 come sostituito dalla L. R. n. 20/1996; - artt. 13 e 20 L. R. n. 6/1996. - ordinanze sindacali e regolamenti in materia di tutela dell'ambiente e del verde urbano ed extraurbano. Le Province conferiscono potere di accertamento in materia di pesca ed attività venatoria alle Gev che partecipano ai corsi, con l'esclusione dell'esame finale, appositamente predisposti dai servizi provinciali per il personale di vigilanza del settore. Sono escluse dall’obbligo di frequenza dei suddetti corsi le Gev già in possesso di atto di nomina contenente tale potere di accertamento. Il potere di accertamento sulle restanti norme già indicate dalle precedenti direttive regionali potrà essere conferito, in relazione alle particolari necessità di vigilanza ecologica che si manifestano sul territorio, su decisione delle singole Province, in collaborazione con i Raggruppamenti provinciali Gev Rapporti fra la Regione, le Province ed i Raggruppamenti Gev Al fine di garantire una più efficace programmazione delle attività ed un maggior coordinamento fra più Raggruppamenti operanti nel territorio provinciale, le Province possono favorire la stipula di protocolli d'intesa e di azione comune fra i Raggruppamenti stessi. Tenuto conto inoltre che da più di un decennio si è sviluppato ed organizzato nel territorio regionale un servizio di volontariato di vigilanza ecologica secondo le finalità e le modalità stabilite dalla L. R. n. 23/1989 e che l'organizzazione del suddetto servizio si basa sull'impegno e la collaborazione tra gli Enti - la Regione nel ruolo di indirizzo e di sostegno finanziario e le Province con compiti programmatici, di promozione della formazione e di sostegno delle attività delle Gev - ed i Raggruppamenti provinciali dotati di propria autonomia gestionale; che la quasi totalità dei Raggruppamenti ha aderito ad organismi di coordinamento regionali che possono costituire un valido supporto ai Raggruppamenti provinciali stessi nel processo di autorganizzazione e di formazione e nei rapporti con le Province e con la Regione; che per garantire e per migliorare l'efficacia del servizio di volontariato ecologico occorre rafforzare l'impegno di ciascun soggetto coinvolto, stabilendo dei tavoli di consultazione e di verifica sull'attività svolta, valorizzando al massimo le potenzialità della L. R. n. 23/1989; Si ritiene utile giungere ad un protocollo d'intesa tra Regione, Province ed associazioni di coordinamento dei Raggruppamenti provinciali Gev. Il concorso della Regione alla predisposizione del suddetto documento sarà curato dal competente Assessorato al Territorio, Programmazione e Ambiente.