Regolamento
Le Guardie Ecologiche Volontarie hanno lo scopo di prevenire e segnalare eventuali illeciti ambientali, nonchè promuovere e diffondere la conoscenza in fatto di materia ambientale.
Le G.E.V. sono nominate ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 3 Luglio 1989, n. 23 e operano in base a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali, e secondo convenzioni stipulate con i vari Enti locali.
Il Corpo delle Guardie Ecologiche Volontarie è una Associazione apolitica di volontari che persegue, senza scopo di lucro, finalità di salvaguardia e cultura ambientale; le cariche sono completamente gratuite, come gratuite sono tutte le prestazioni dei soci volontari.
Art. 1) Possono far parte dell'Associazione, quali soci, tutti coloro che dimostrano sensibilità e motivazioni verso le tematiche ambientali e che hanno frequentato i corsi di formazione e che siano in possesso del Decreto di cui all'art. 138 T.U.L.P.S.
Art. 2) E' consentito far parte dell'Associazione come "amico sostenitore" (art. 4 dello Statuto); in questo caso l'interessato deve essere presentato da almeno un socio in servizio e/o previo colloquio in forma semplice con il C.D.
Art. 3) Le G.E.V. devono rispettare il seguente Regolamento di Servizio, nonchè lo Statuto in vigore da cui sono tratti alcuni passi (vedi anche art. 6 dello Statuto).
Art. 4) L'>organizzazione del Corpo è composta da:
Presidente
Vice Presidente
Consiglio Direttivo
Segretario
Probiviri
Amici sostenitori (non hanno diritto di voto).
Art. 5) Le G.E.V. svolgono i propri compiti e servizi entro i limiti territoriali della Provincia di Rimini, e solo in casi di assoluta necessità o emergenza possono esercitare le loro funzioni al di fuori di detti confini. Missioni fuori dal territorio provinciale possono essere richieste dal Presidente del Corpo ed autorizzate dal Dirigente del Servizio competente o Funzionario da esso delegato tramite accordi fra le Amministrazioni interessate.
Art. 6) Tutti i servizi e le attività che le G.E.V. svolgono debbono essere coordinati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e depositati in segreteria. Nei casi di necessità o urgenza è obbligatorio, una volta terminata l'attività non programmata, avvertire il Presidente o i membri del Consiglio Direttivo.
Art. 7) Nell'ambito dei vari gruppi di lavoro si nomina un responsabile che sia di collegamento fra i gruppi stessi e il C.D.
Art. 8) I servizi e le attività svolte debbono essere obbligatoriamente riportate su un apposito "Rapporto di Servizio" compilando con precisione i vari campi richiesti; il "Rapporto di Servizio", debitamente compilato e con allegati eventuali verbali, segnalazioni o altro, deve essere consegnato in segreteria nel più breve tempo possibile per dar modo di inoltrare, nei tempi stabiliti dalle normative vigenti, le varie segnalazioni agli organi competenti.
Art. 9) Le G.E.V. debbono svolgere il proprio servizio da un minimo di 2 (due) persone a un massimo di "n" (enne) persone; non è consentito che una persona sola svolga il servizio; solo in casi di assoluta necessità o flagranza di reato (segnalazioni improvvise, emergenze, ecc.) è tollerato quanto detto. E' comunque a discrezione del Presidente e del Consiglio Direttivo valutare quanto ciò.
Art. 10) Le G.E.V. debbono scrupolosamente attenersi alle date ed agli orari programmati per lo svolgimento dei servizi; l'impossibilità di rispettare i turni di servizio deve essere minima e deve essere seguita, obbligatoriamente, da una chiamata di avvertimento al coordinatore di turno o viceversa. E' consentita la sostituzione con un'altra G.E.V. fermo restando il recupero del servizio in altra data.
Art. 11) E' necessario effettuare almeno 8 (otto) ore di servizio al mese da calcolarsi nell'arco dell'anno, come da direttiva regionale.
Art. 12) Le G.E.V. debbono svolgere il proprio servizio con competenza, cortesia, discrezionalità e con la consapevolezza di esercitare una mansione di pubblica utilità; allo stesso tempo è richiesta fermezza e incisività quando le situazioni lo richiedono.
Le G.E.V. sono un valido alleato dei cittadini e debbono essere di supporto e di affiancamento agli organi competenti; non prevaricare mai compiti che spettano ad altri ma essere sempre validi interlocutori e conoscitori di tutta la materia ambientale. Ricordarsi sempre quello che è il concetto fondamentale del servizio e cioè la prevenzione e l'educazione ambientale.
Art. 13) Custodire con la massima cura il materiale e i mezzi in dotazione: abbigliamento, verbali, automezzi, biciclette, strumenti, attrezzature, ecc.
Art. 14) Partecipare alle riunioni programmate e di aggiornamento organizzate dalla Provincia e dal Corpo delle G.E.V.
Art. 15) Le G.E.V. nell'espletamento del loro servizio debbono sempre qualificarsi; mostrare sempre il proprio tesserino di riconoscimento (ai sensi dell'art. 6 punti 3 e 4 della L.R. 23/89) e un documento di identità. Indossare sempre come segno di riconoscimento il bracciale fornito dalla Regione o in alternativa indossare una divisa precedentemente riconosciuta e autorizzata dal C.D. e dagli organi competenti.
Art. 16) Contestare sempre l'illecito al trasgressore e se il caso lo richiede compilare l'apposito verbale rilasciandone una copia all'interessato.
Art. 17) Le G.E.V. non possono svolgere il proprio servizio armate e si devono astenere da interventi ritenuti pericolosi. In questo caso è bene avvertire gli organi di Polizia interessati.
Art. 18) Le G.E.V. che cessano il rapporto di servizio con l'Associazione sono tenute a riconsegnare tutto ciò ricevuto in dotazione.
Art. 19) E' consentito avvalersi, eventualmente, della collaborazione di altre Associazioni o Enti nell'espletamento del servizio; previo autorizzazione del C.D.
Art. 20) Nella sede delle G.E.V. saranno tenuti i seguenti registri e documenti:
a) registro di protocollo di tutti gli affari trattati relativamente alle infrazioni ed alla corrispondenza;
b) registro di materiale prelevato o reperito;
c) registro di carico e scarico materiale;
d) libro soci delle G.E.V. in servizio.
Nella sede vengono inoltre conservate le disposizioni di servizio, i turni di servizio, le leggi ed i regolamenti attinenti alle materie di competenza nonchè copia dei verbali e rapporti di segnalazione, i Rapporti di Servizio, le documentazioni tecniche e informative, ecc.
Art. 21) La Provincia di Rimini assicura l'assistenza legale alle G.E.V. nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e come da convenzione stipulata.
Art. 22) Le G.E.V. devono operare nel rispetto del Corpo tenendo conto della credibilità e dell'etica di cui l'Associazione è portatrice.
Art. 23) Non divulgare o esprimere opinioni in contrasto con quanto stabilito dalle leggi attinenti.
Tutto il servizio svolto, il rapporto, eventuali verbali o segnalazioni sono da considerarsi segreto d'ufficio e pertanto la divulgazione o l'uso all'esterno, senza preventiva autorizzazione, sono punibili a norma dell'art. 326 del C.P.P.
Norme disciplinari
Art. 1) Il C.D. si ritrova periodicamente in riunione. I membri del Consiglio Direttivo che risultassero assenti, senza giustificato motivo (mancata comunicazione), a 3 (tre) riunioni consecutive, nell'arco dell'anno solare, sono considerati decaduti.
Art. 2) Tutti i soci che risultassero assenti 3 (tre) volte e senza giustificato motivo (mancata comunicazione), nell'arco dell'anno solare, ai servizi programmati dovranno renderne conto (anche previo convocazione) al Consiglio Direttivo; allo stesso tempo il Presidente o il C.D. potranno mettere in atto la non rinnovabilità del decreto anche mediante motivazioni documentate che andranno consegnate all'Amministrazione Provinciale. Il socio può far ricorso al collegio dei probiviri.
Art. 3) I soci che prenderanno iniziative private a nome del Corpo senza autorizzazione e senza avere preventivamente contattato il Presidente e il C.D. saranno redarguiti a mezzo lettera e in caso di recidiva espulsi dal Corpo stesso. Il socio può far ricorso al collegio dei probiviri.



