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Regolamento


REGOLAMENTO GENERALE E DI SERVIZIO
 
Premessa
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’ Associazione Corpo Guardie Ecologiche Volontarie della Provincia di Rimini (art. 10 dello Statuto) nonché l’organizzazione del servizio di vigilanza come previsto dalle Direttive della Regione Emilia-Romagna.
 
DISPOSIZIONI GENERALI
 
Art. 1 - Nomina
Le Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) sono nominate ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989 n. 23, art. 6 ed operano in base a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali e secondo convenzioni stipulate con gli Enti Locali o organismi pubblici.
La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all’art. 4 della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23
L’efficacia della nomina è subordinata all’approvazione del Prefetto ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773. art. 138, alla prestazione del prescritto giuramento ai sensi del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, art. 250 e successive modifiche e relative direttive regionali.
 
Art.2 - Soci
Sono componenti dell’associazione tutti i soci in possesso di decreto prefettizio ed in regola con il pagamento annuale della quota associativa, da versare entro il termine ultimo del 31 marzo.
I soci che non abbiano versato la quota sociale dell’anno in corso sono esclusi dal voto in Assemblea, dalle elezione alle cariche sociali e da qualsiasi servizio e attività associativa. .
Dopo il secondo anno di morosità, i soci che, nonostante i solleciti, non abbiano ottemperato all’obbligo, sono considerati decaduti e depennati dal libro dei soci e non verranno più proposti per il rinnovo del decreto prefettizio di Guardia Giurata.
 
Art. 3 - Diritti dei soci
Il socio ha il diritto di:
- avere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate,
- prendere visione dei movimenti contabili,
- essere informato su tutte le attività,
- accedere negli uffici per informazioni ed espletamento delle pratiche,
- usufruire della sede per le riunioni,
- chiedere di essere ascoltato dal Consiglio Direttivo e ricevere una risposta nel caso ponga dei quesiti,
- chiedere di essere presente alle riunioni del Consiglio Direttivo quando discute di argomenti da lui indicati con richiesta scritta
 
Art.4 - Doveri dei soci
I soci prestano il loro servizio a titolo volontario e gratuito nell’ambito del territorio della Provincia di Rimini.
a). I soci hanno l’obbligo di effettuare nell’anno almeno 96 (novantasei) o 192 (centonovantadue) ore di servizio negli ultimi due anni e comunque il numero di ore previste dalle direttive vigenti;
b). Le Gev devono custodire con la massima cura il materiale ed i mezzi in dotazione: abbigliamento, verbali,automezzi,biciclette, strumenti, attrezzature ecc.
c). Le Gev devono partecipare alle riunioni programmate e di aggiornamento organizzate dalla Provincia e dal Corpo delle Gev.
d). Nell’espletamento del loro servizio debbono indossare sempre come segno di riconoscimento il bracciale fornito dalla Regione, così come previsto dall'art. 6, punto 4, della L.R. 23/89 o, in alternativa, la divisa precedentemente riconosciuta e autorizzata dal Consiglio Direttivo e dagli organi competenti.
e). Durante il servizio debbono sempre qualificarsi mostrando il proprio tesserino di riconoscimento (ai
sensi dell'art. art. 6, punto 3, della L.R. 23/89).
f). In caso di impossibilità a partecipare ad un servizio programmato le GEV hanno l’obbligo di giustificare in tempo utile la propria assenza al caposquadra.
g). Contestare sempre l’illecito al trasgressore (L. 689/81, art. 14) compilando l’apposito verbale e rilasciandone una copia all’interessato, avendo cura di non divulgarne il contenuto, custodendolo
con la massima riservatezza fino alla consegna all’autorità competente.
h). Le Gev non possono svolgere il proprio servizio armate e si devono astenere da interventi che mettono a rischio l’incolumità propria e quella altrui; in caso di necessità è bene avvertire gli organi di Polizia competenti.
i). Non divulgare od esprimere opinioni in contrasto con le leggi attinenti il servizio.
l) Le Gev che cessano il rapporto di servizio con l’associazione sono tenute a riconsegnare il Decreto Prefettizio e tutto il materiale ricevuto in dotazione.
 
Art. 5 - Dimissioni
Le dimissioni sono una libera scelta del socio Gev; esse sono irrevocabili e sono presentate al Consiglio Direttivo che ne prende atto.
La Gev che intende presentare le dimissioni ha il diritto di essere ascoltata dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 6 - Astensione temporanea e attività ridotta
La sospensione temporanea dal servizio consiste nell’allontanamento volontario da ogni attività per un periodo di tempo.
L’attività ridotta consiste nello svolgimento di ore di servizio inferiore alle 96 (novantasei) annue.
La richiesta di astensione temporanea o di attività ridotta è inviata al Consiglio Direttivo che la concede per gravi e motivate ragioni personali o lavorative e non può essere retroattiva.
La Guardia Ecologica Volontaria in qualsiasi momento può recedere dalla astensione temporanea o dall’attività ridotta previa comunicazione al Consiglio Direttivo.
Dopo 3 (tre) anni di inattività o attività ridotta la GEV ha l’obbligo di frequentare il primo corso utile di aggiornamento e deve garantire la presenza per l’80% delle ore, pena la revoca della nomina provinciale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 23/89
 
Art.7 - Amici sostenitori
Sono Amici sostenitori coloro che, pur non essendo soci, intendono collaborare con l’associazione e operare per conseguire le finalità associative.
Gli Amici sostenitori affiancano le Gev nelle attività di servizio e di educazione ambientale.
La richiesta di diventare Amico sostenitore deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo.
Per diventare Amico sostenitore bisogna avere i seguenti requisiti:
- essere presentati da almeno 1 (uno) socio;
- avere la maggiore età;
- dichiarare di non avere procedimenti penali in corso o condanne penali;
- produrre un’ autocertificazione che attesti l’idoneità al servizio.
La domanda deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che valuta i requisiti e decide l’ammissibilità.
Gli Amici sostenitori versano un contributo per la partecipazione alle spese di assicurazione, ai fini della quale saranno iscritti al registro dei volontari.
Gli Amici sostenitori hanno l’obbligo rispettare lo Statuto e il Regolamento e di prestare attività per un minimo di 20 (venti) ore all’anno.
Coloro che per un anno non avranno svolto alcuna attività saranno cancellati dal registro dei volontari.
I provvedimenti nei confronti degli amici sostenitori sono decisi a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
 
Art.8 - Cariche elettive
Ogni Gev può essere eletta nel Consiglio Direttivo dopo avere maturato almeno 4 (quatto) anni di servizio.
Ogni Gev o Amico sostenitore può essere eletto nel Collegio dei Probiviri dopo 5 (cinque) anni consecutivi di attività nell’Associazione.
Per candidarsi alle cariche elettive ogni GEV :
a) deve essere in regola con le ore previste dalle direttive regionale;
b) avere versato la quota sociale.
Qualora si intenda cambiare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e/o procedere all’elezione diretta del Presidente e/o delle cariche , deve essere indetta una Assemblea straordinaria che può anche essere richiesta da almeno 1/10 (undecimo) dei soci.
 
Art.9 - Consiglio Direttivo
I membri del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di 3 (tre) mandati consecutivi.
Incompatibilità: la carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con la nomina nel Collegio dei
Probiviri.
L’impegno assunto nel Consiglio Direttivo è incompatibile con i livelli direttivi di altre associazioni con finalità analoghe.
Deleghe: all’interno del Consiglio Direttivo qualora lo si ritenga opportuno, vengono ripartiti, fra i singoli componenti, le deleghe per settori di attività
Il consigliere delegato, propone e concorda le attività a lui assegnate con Il Consiglio Direttivo e relaziona annualmente all’assemblea.
Obblighi: il Consiglio Direttivo deve garantire la tracciabilità delle operazioni contabili, a tal fine può delegare un proprio componente.
I soci che assumono la responsabilità di direzione dell’Associazione devono impegnarsi prioritariamente nei compiti del ruolo accettato, garantendo l’efficienza del settore di cui si è assunti l’incarico.
Convocazione: il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di norma una volta al mese.
La convocazione deve pervenire ai componenti almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista e deve contenere l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno.
La convocazione deve essere affissa in bacheca.
Decadenza: decadono dalla carica di consigliere:
a) i membri del Consiglio Direttivo che risultassero assenti, senza giustificato motivo (mancata comunicazione) a 3 (tre) riunioni consecutive, nell’arco dell’anno solare;
b) il consigliere che nell’arco del suo mandato subisce una sanzione disciplinare.
Questioni disciplinari: il Consiglio Direttivo propone al Collegio dei Probiviri le sanzioni disciplinari , previa audizione con il socio interessato.
 
Art. 10 - Collegio dei Probiviri
I membri del Collegio dei Probiviri non possono essere eletti per più di 2 (due) mandati consecutivi.
Interviene su proposta del Direttivo o di propria iniziativa nel caso venga a conoscenza di fatti comprovati che prevedano sanzioni disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri detiene un registro contenente l’elenco delle GEV soggette a provvedimento disciplinare e la relativa sanzione.
 
Art. 11 – Norme disciplinari
La Gev che violi i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati dallo Statuto, dal Regolamento e dal codice deontologico è soggetta alle seguenti sanzioni:
- censura verbale
- censura scritta
- sospensione temporanea
- radiazione.
 
Le sanzioni disciplinari sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato di norma entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla conoscenza del fatto.
L'interessato ha il diritto di essere sentito personalmente e può far pervenire al Collegio dei Probiviri scritti difensivi e/o documenti nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della lettera di contestazione.
 
Censura verbale: consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.
Censura scritta: consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite le reiterazione di rilievi o mancanze, la negligenza in servizio, la mancanza di correttezza nel comportamento, l’inosservanza del codice deontologico.
Con la censura scritta si richiama la GEV alla stretta osservanza in futuro di quanto stabilito e disposto ai fini di una corretta prosecuzione delle attività.
Tale censura è formulata mediante lettera del Collegio dei Probiviri e inviata all’interessato ed al Consiglio Direttivo
Sospensione temporanea dal servizio: consiste nell’allontanamento dal servizio per un periodo da 1 (uno) a 6 (sei) mesi e comporta il ritiro temporaneo del Decreto nonché la decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti. La sospensione temporanea viene inflitta in caso di violazione di particolare gravità delle prescrizioni statutarie e regolamentari,reiterazioni di comportamenti che abbiano dato luogo all’applicazione di altre sanzioni disciplinari, gravi irregolarità in servizio, utilizzo della divisa in manifestazioni di qualunque genere senza l’autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Radiazione: comporta il ritiro del decreto, della divisa e delle altre dotazioni, nonché la decadenza automatica degli incarichi eventualmente ricoperti; la sanzione viene disposta quando la mancanza è particolarmente grave o vi è la reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione, quando alla GEV è già stata irrogata una sospensione temporanea. La radiazione comporta l’impossibilità di
riacquisire la nomina a guardia ecologica volontaria.
 
Tutti i soci che risultassero assenti 3 (tre) volte e senza giustificato motivo (mancata comunicazione), nell’arco dell’anno solare, ai servizi programmati dovranno renderne conto (anche previa convocazione) al Consiglio Direttivo; allo stesso tempo il Presidente o il Consiglio Direttivo potranno mettere in atto la non rinnovabilità del decreto mediante motivazioni documentate che andranno consegnate all’Amministrazione Provinciale e comunicate al socio.
Il socio può far ricorso al Collegio dei Probiviri.
I soci che prendono iniziative private a nome del Corpo senza autorizzazione e senza aver contattato
preventivamente il Presidente e il Consiglio Direttivo saranno redarguiti a mezzo lettera e, in caso di
recidiva, espulsi dal Corpo stesso.
Il socio può far ricorso al Collegio dei Probiviri.
 
Art. 12 – Documentazione amministrativa
Tutta la documentazione cartacea e informatica deve essere depositata presso l’ufficio dell’Associazione.
Presso la sede sono obbligatoriamente conservati:
Il libro dei soci
Il registro dei volontari
Il protocollo della posta in arrivo e partenza
l’archivio cartaceo e informatico dell’Associazione
I verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee
La programmazione ed i rapporti di servizio
Le segnalazioni
I Verbali riguardanti le sanzioni amministrative
L’inventario delle attrezzature
Qualsiasi tipo di documentazione contenente dati personali è trattato ai sensi del D.Lgs n. 196/03 (codice in
materia di protezione dei dati personali).
I verbali delle sanzioni e le segnalazioni contenenti dati personali sono registrati in apposito protocollo e sono accessibili solo ai soci preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo.
Il responsabile della riservatezza dei dati è il Presidente che può incaricare per il loro trattamento il responsabile del settore o altra Gev esperta in materia.
Tutta la documentazione riguardante il servizio svolto, i rapporti, i verbali e le segnalazioni sono coperti da
segreto d’ufficio e, pertanto, la loro divulgazione o l’uso esterno sono punibili a norma dell’art. 326 del c.p.
 
 
Art. 14 - Automezzi
Le Guardie Ecologiche devono utilizzare gli automezzi in dotazione solo ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi.
Se non nei casi autorizzati dal Consiglio Direttivo per giustificate ragioni di servizio, è vietato trasportare persone estranee al Corpo delle GEV sugli automezzi in dotazione.
E’ vietato utilizzare gli automezzi di servizio per andare a prendere o riaccompagnare presso la propria abitazione altre GEV; nei casi di effettiva necessità è necessaria l’autorizzazione del Consigliere responsabile degli automezzi.
E’ obbligatorio ricoverare gli automezzi presso la sede ad essi destinata, fatte salve le specifiche esigenze di servizio o di urgenza, preventivamente autorizzate dal Consigliere delegato agli automezzi o dal Presidente che rendano necessario il ricovero in altre sedi.
Ad ogni utilizzo del mezzo in dotazione, dovrà essere compilato un foglio di viaggio, nel quale devono essere indicati i dati relativi al suo impiego, nome e cognome del conducente scritto in stampatello e firmato.
Tutte le infrazioni al codice della strada saranno a carico del conducente.
Le anomalie riscontrate all’automezzo devono essere comunicate nel più breve tempo possibile al responsabile degli automezzi e al Presidente che provvederanno tempestivamente alla riparazione.
Prima di iniziare il servizio il caposquadra o il conducente effettuano un controllo sommario sul funzionamento dell’automezzo. Il rifornimento deve avvenire secondo le modalità previste dall’Associazione.
Le piccole riparazioni documentate (lampade, forature ecc.) saranno rimborsate senza autorizzazione. Il caposquadra al termine del servizio deve informare il responsabile dei mezzi.
Il responsabile dei mezzi deve dotarsi di un registro aggiornato sulle manutenzioni e collaudi.
 
Art. 15 - Uso dei propri automezzi privati
Le GEV, qualora necessario per esigenze di servizio, possono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo all’uso del proprio automezzo privato.
L’autorizzazione può essere richiesta dalla singola GEV o dal responsabile dell’attività.
L’uso del proprio automezzo privato solleva l’ Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante dal suo utilizzo , a terzi, al conducente, ai trasportati ed al mezzo medesimo.
Se autorizzata la GEV ha il diritto al rimborso delle spese di carburante secondo le modalità deliberate dal Consiglio Direttivo.
 
Art. 16 - Attività di Protezione Civile
Sono servizi di protezione civile le attività volte, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a prevenire e superare l’emergenza connessa agli eventi, in linea con le finalità del Servizio Nazionale di protezione civile.
Vengono altresì considerati servizi di protezione civile, l’organizzazione, le esercitazioni, gli aggiornamenti, i corsi di formazione, e tutte le attività correlate necessarie allo svolgimento dell’attività.
La partecipazione ad altre attività, dovrà essere autorizzata dagli organi statutari, Consiglio direttivo e/o Assemblea.
Sono abilitati ai servizi di protezione civile i soci che hanno frequentato il corso base ed i corsi di aggiornamento obbligatori.
E’ opportuno che le Gev che svolgono attività di protezione civile frequentino i corsi di aggiornamento, perfezionamento e partecipino alle esercitazioni.
Nello svolgimento dei servizi di protezione civile, i soci sono tenuti ad indossare la divisa in dotazione, utilizzare i dispositivi di protezione individuale e adottare tutte le misure necessarie per la propria sicurezza e quella altrui.
Le attività di protezione civile sono coordinate esclusivamente dalla/e GEV responsabile/i.
L’attivazione del servizio di protezione civile viene comunicato dal responsabile unitamente al soggetto richiedente.
 
Art. 17 – Vigilanza venatoria e vigilanza ittica
Vigilanza venatoria
Possono svolgere il servizio di vigilanza venatoria i soci che hanno frequentato il corso e ottenuto l’attestato
di frequenza per la successiva concessione dell’integrazione del decreto prefettizio.
La Gev in possesso di regolare licenza di caccia e che svolge qualsiasi prelievo venatorio nel territorio di competenza del corpo Gev, non può svolgere il servizio di vigilanza venatoria nella provincia di Rimini.
Le Gev che intendono frequentare il corso devono presentare domanda al Consiglio direttivo e devono possedere i seguenti requisiti:
- avere svolto un servizio attivo e ininterrotto di almeno quattro anni,
- avere dimostrato, durante i servizi svolti, competenza ed equilibrio nelle decisioni e nel rapporto con i cittadini e le istituzioni,
- essere in regola con le ore annuali o biennali di servizio,
- possedere le conoscenze di base per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio,
- non aver subito sanzioni in materia venatoria.
Per poter frequentare il corso per Guardia giurata venatoria, le Gev devono svolgere servizi di affiancamento per almeno una stagione venatoria sotto la guida di un tutor designato dal coordinatore.
Al termine del periodo di affiancamento, se idoneo, può continuare ad affiancare le Gev in servizio fino al primo corso utile.
Compete al Consiglio Direttivo inviare alla Provincia i nominativi per la frequenza al primo corso utile.
Le Gev che svolgono il servizio di vigilanza venatoria sono tenute a rispettare il regolamento provinciale riguardante le Guardie Giurate Volontarie, la riservatezza dei terzi ed il segreto d’ufficio.
I verbali vanno consegnati agli organi competenti in materia di sanzioni.
La copia del verbale che rimane in possesso del corpo Gev va custodita in apposito luogo non accessibile a
terzi.
Vigilanza Ittica:
Le Gev che intendono svolgere servizio di Vigilanza Ittica devono aver frequentato il corso di abilitazione propedeutico ed aver ottenuto l' attestato di frequenza.
Le Gev in possesso di regolare licenza di pesca non possono svolgere il servizio di vigilanza ittica nella Provincia di Rimini.
Le Gev che intendono frequentare il corso devono presentare domanda al Consiglio Direttivo e devono possedere i seguenti requisiti;
- possedere le conoscenze di base per la protezione ed il prelievo della fauna ittica,
- essere in regola con le ore di servizio annuali e/o biennali,
-non aver subito sanzioni in materia ittica.
Per quanto attiene il comportamento, il rapporto con i cittadini e la riservatezza dei dati personali, valgono le stesse regole previste già dall' attività di Vigilanza Venatoria e per tutti gli altri servizi nelle materie dei poteri di accertamento conferiti dalla L.R. 23/89 e successive Direttive.
 
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO
 
Art.18 - Operatività
Le Gev svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dall’Amministrazione provinciale e dalle convenzioni di cui alla Legge Regionale 3 luglio 1989 n. 23, artt. 8 e 9.
Le convenzioni costituiscono lo strumento che regola i rapporti fra l’ente o organismo pubblico che si avvale dell’opera delle Gev.
Le Gev svolgono compiti e sevizi nell’ambito della Provincia di Rimini; tutti i servizi fuori provincia devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo.
Sono considerati servizi tutte le attività finalizzate alla vigilanza ambientale, al monitoraggio e censimento della flora e della fauna, all’educazione ambientale, alla prevenzione degli incendi boschivi, alla protezione civile, all’osservanza delle convenzioni e di supporto all’attività dell’Associazione.
 
Art. 19 - Struttura organizzativa
Il territorio della Provincia può essere suddiviso in zone ai fini di una più puntuale organizzazione della vigilanza ambientale.
L’attività delle GEV viene ripartita per settori specifici derivanti dalle Leggi Regionali, dalle convenzioni o da esigenze organizzative.
La struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività è così composta:
Referente: è il Consigliere delegato nominato dal Consiglio Direttivo per ogni settore di attività associativa, gestisce l’attività per cui è preposto e risponde personalmente del proprio operato al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
Responsabile di attività: su indicazione del Referente, qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo, nomina, un responsabile di servizio.
Il Responsabile di attività organizza e coordina i servizi del suo settore secondo le indicazioni del Consigliere delegato a cui riferisce regolarmente. Predispone il calendario dei servizi, è punto di riferimento dei capisquadra e provvede a sostituirli quando sono impossibilitati a prestare servizio.
Il Responsabile di attività risponde del proprio operato al Consigliere Delegato e può essere sostituito qualora il Referente e il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
Caposquadra: qualora i servizi necessitino una organizzazione per squadre il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei caposquadra secondo criteri e modalità definite dal Consiglio Direttivo stesso.
Il caposquadra ascolta e valorizza ogni singolo componente il gruppo e in caso di diversità di vedute indica la linea da seguire e il comportamento da tenere.
E’ il portavoce della squadra in servizio, contesta l’illecito al trasgressore, compila il verbale delle sanzioni amministrative e il foglio delle segnalazioni sugli illeciti ambientali.
Distribuisce eventuali incarichi ai membri del gruppo per rendere più efficace il servizio.
Nel rapporto di servizio indica le assenze ingiustificate, segnala al responsabile del servizio irregolarità e inosservanze.
Ogni Gev può segnalare al Consiglio Direttivo eventuali comportamenti del caposquadra ritenuti inadeguati o inopportuni.
Responsabile di gruppo di lavoro: qualora, per esigenze specifiche o contingenti non siano previste nelle deleghe ai consiglieri e risulti necessario costituire gruppi di lavoro o commissioni viene nominato un responsabile che sia di collegamento fra il gruppo e/o la commissione ed il Consiglio Direttivo.
 
Art. 20 - Modalità di svolgimento dei servizi
Tutte le attività debbono essere approvate dal Consiglio Direttivo e depositate in segreteria.
Nei casi di necessità o urgenza è obbligatorio, una volta terminata l’attività non programmata, avvertire, anche tramite sms, il Presidente e il Consigliere delegato.
Le attività di vigilanza vengono svolte in squadre composte da almeno 2 (due) guardie ecologiche, non è consentito che una sola Gev svolga il servizio anche se accompagnata da un amico sostenitore.
Per le altre attività che non siano di vigilanza è opportuna la compresenza di 2 (due) Gev.
Nei servizi di vigilanza sul territorio, nel caso che il numero delle Gev lo consenta, il caposquadra può formare due o più gruppi affidando ad ognuno un settore specifico di vigilanza e designando per ciascuno di essi una Gev che funge da caposquadra pro tempore. In quest’ultimo caso deve informare il responsabile di attività e il Consigliere delegato o il Presidente.
Ad ogni squadra è assegnata una zona di vigilanza e/o uno specifico incarico.
Al termine di ogni singolo servizio deve essere compilato il foglio riguardante l’uso degli automezzi e il rapporto di servizio in cui vengono annotate le Gev presenti e gli assenti giustificati e ingiustificati e le notizie essenziali sul servizio svolto.
 
Art. 21 - Programmazione dei servizi
La programmazione è il calendario dei servizi, deve avere un cadenza almeno mensile, in essa ad ogni socio viene attribuito il servizio che deve svolgere.
La programmazione dei servizi è anche l’ordine di servizio.
Il socio è tenuto ad espletare il servizio a lui assegnato, in caso di impedimento deve informare il caposquadra.
In caso di impedimento del caposquadra quest’ultimo deve avvertire il responsabile di attività, deve trovare il proprio sostituto fra i capisquadra nominati dal Consiglio Direttivo e comunicarlo al Responsabile di attività che lo comunica ai componenti la squadra.
Il calendario dei servizi deve essere comunicato a tutte le Gev in modo da poter consentire ai singoli sia il recupero delle ore e dei servizi non espletati sia la partecipazione al servizio programmato.
I servizi non programmati devono essere comunicati e autorizzati dal Consigliere delegato che provvede a comunicarlo al Presidente.
 
Art. 22 - Norme di comportamento
In servizio la Guardia Ecologica Volontaria deve:
a) attenersi scrupolosamente alle date, alle località e agli orari programmati per lo svolgimento del servizio;
b) l’impossibilità di rispettare i turni di servizio deve essere minima e deve essere comunicata al caposquadra o responsabile del gruppo;
c) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di un pubblico ufficiale, dando sempre la precedenza all’aspetto preventivo ed educativo;
d) qualificarsi come “Guardia Ecologica volontaria della Provincia di Rimini”, esibire il tesserino di riconoscimento e, se richiesto, il decreto prefettizio;
e) osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
f) indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata;
g) non portare armi durante il servizio; l’infrazione a tale divieto comporta la radiazione;
h) osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature; eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al Consiglio Direttivo e, ove il caso lo richieda, denunciati;
i) partecipare alle riunioni programmate e di aggiornamento organizzate dalla Provincia e dal Corpo delle Gev;
j) compilare in modo chiaro e completo, sottoscrivendoli, gli atti di servizio (rapporto di servizio e allegati, scheda dell’automezzo utilizzato, verbali, segnalazioni ecc.)
 
Art. 23 - Codice deontologico
La Guardia Ecologica volontaria deve:
a) osservare strettamente il segreto d’ufficio;
b) mantenere in pubblico un comportamento irreprensibile omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con gli estranei;
c) segnalare per iscritto all’Autorità Giudiziaria competente ogni fondato sospetto che sia stato commesso un reato danno dell’ambiente, della flora o della fauna;
d) svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza operando con senso di responsabilità astenendosi da comportamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro delle Gev;
e) non cercare di imporre i propri valori morali, ma proporre comportamenti di salvaguardia dell’ambiente;
f) non denigrare, in presenza di terzi, l'associazione o i soci;
g) collaborare con gli altri volontari, divulgare le proprie conoscenze, favorire la massima partecipazione ad attività specifiche nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
h) in nessun caso e per nessuna ragione è ammesso qualificarsi come Guardia Ecologica volontaria per scopi privati;
i)agire senza fini di lucro, anche indiretto, e non accettare regali o favori.
 
Art. 24 - Atti di accertamento
Nel’ambito e nei limiti dell’incarico affidato le Gev accertano le violazioni comportanti l’applicazione di sanzioni pecuniarie riguardanti violazione di legge o di regolamenti esercitando i poteri di cui all’art. 255 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e redigono il verbale con le modalità previste dagli artt. 8, 9 e 10, della L.R. 28 aprile 1984 n. 21.
Le GEV, possono procedere a:
- assunzione di informazioni;
- ispezione di cose luoghi diversi dalla privata dimora;
- procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
Nell’espletare tali atti le GEV debbono assolutamente rispettare le garanzie di legge ed in particolare:
a)      rispettare la privata dimora e la proprietà privata ricercando l’espresso consenso dell’avente diritto;
b)      non possono scavalcare recinzioni, siepi o qualsiasi altro riparo posto a tutela dei fondi altrui.
 
Art. 25 - Disposizioni finali
Il presente regolamento non ha potere retroattivo ed entra in vigore una volta approvato dall'Autorità competente. In relazione a quanto non disciplinato si rimanda allo Statuto, alla L.R. 23/89 ed alle Direttive
di applicazione della Regione.
 
 
Approvato dall’Assemblea in data 23 ottobre 2015
 
Approvato dal Questore in data 23 febbraio 2016
AllegatoDimensione
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